I recenti femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella, avvenuti rispettivamente a Roma e Messina nel marzo 2025, rappresentano due casi emblematici nei quali la dimensione digitale non solo ha avuto un ruolo nell’escalation violenta, ma si è rivelata cruciale per la ricostruzione forense dei fatti. L’analisi di questi episodi, condotta con un approccio integrato tra criminologia, diritto e digital forensics, evidenzia l’urgenza di considerare la violenza di genere anche nella sua forma elettronica, riconoscendo le potenzialità investigative insite nelle tracce digitali.
1. Il femminicidio di Ilaria Sula: comunicazioni digitali, depistaggio e smartphone come fonte probatoria
Ilaria Sula, studentessa ventiduenne dell’Università “La Sapienza” di Roma, è stata assassinata il 26 marzo 2025 dall’ex compagno, Mark Antony Samson. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, Ilaria si era recata presso l’abitazione dell’ex per restituirgli alcuni effetti personali. Durante l’incontro, un messaggio ricevuto sul suo telefono cellulare ha presumibilmente scatenato la furia omicida dell’uomo, che l’ha colpita mortalmente alla gola. (Fonte: ilmanifesto.it)
Dopo l’omicidio, Samson ha utilizzato il cellulare della vittima per rispondere a messaggi di amici e familiari, fingendo che fosse ancora viva. Tale comportamento configura un classico esempio di manomissione post-mortem delle tracce digitali, e ha ritardato l’allerta da parte dei familiari. L’uomo ha poi gettato lo smartphone in un tombino, nella speranza di eludere l’identificazione e l’analisi forense dei dati. (Fonte: lamilano.it)
Secondo fonti giornalistiche, sono state disposte perizie tecniche digitali sui dispositivi elettronici della vittima e dell’indagato. Tuttavia, allo stato attuale non è noto se tali attività siano state condotte nel rispetto delle linee guida NIST SP 800-86, delle raccomandazioni SWGDE o degli standard ISO/IEC 27037. In Italia, come purtroppo confermato da numerosi casi documentati in sede giudiziaria, le acquisizioni forensi digitali spesso non seguono protocolli internazionali: manca una catena di custodia tracciata, si omettono molti passaggi prodromici fondamentali e le acquisizioni avvengono su fonti già inquinate e con strumenti o modalità non forensically sound.
Va inoltre ricordato che, in assenza di un’acquisizione forense di tipo imaging bit-a-bit, l’attività non è idonea a fondare un accertamento irripetibile ex art. 360 c.p.p.: la mera copia logica o file-level non consente garanzie di integrità e non tutela la difesa da eventuali manipolazioni, volontarie o accidentali. Questo rappresenta un vulnus probatorio rilevante, soprattutto in casi così delicati.
2. Il femminicidio di Sara Campanella: stalking digitale, segnalazioni ignorate e videosorveglianza
Sara Campanella, ventiduenne studentessa universitaria a Messina, è stata assassinata il 31 marzo 2025 da Stefano Argentino, collega di corso con precedenti atteggiamenti ossessivi. Già nei giorni precedenti al delitto, la giovane aveva manifestato preoccupazione per la presenza insistente dell’uomo, inviando ad un’amica un messaggio vocale: “Il creep mi sta seguendo”.
Il giorno dell’omicidio, le telecamere di sorveglianza urbana hanno ripreso l’aggressione in tempo reale, permettendo l’identificazione immediata del soggetto. Queste immagini rappresentano un digital artefact fondamentale secondo la definizione forense (NIST 2020) e costituiscono una prova elettronica potenzialmente determinante.
Anche in questo caso, le comunicazioni pregresse e il contenuto dello smartphone della vittima sono stati oggetto di indagine. Tuttavia, non è stato reso pubblico alcun dettaglio sulle modalità di acquisizione forense dei dispositivi. In assenza di una verifica rigorosa, non si può escludere che l’estrazione non sia avvenuta tramite tecniche e modalità idonee, forensi certificate, e dunque in violazione dei criteri di integrità e ripetibilità.
I messaggi insistenti, le richieste ossessive e l’escalation del controllo digitale rientrano pienamente nella definizione di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), anche qualora realizzati tramite strumenti informatici o di messaggistica istantanea, come riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente.
3. Considerazioni critiche: strumenti digitali come vettori e testimoni
I due casi, pur nella loro tragicità, offrono spunti fondamentali per comprendere come gli strumenti digitali possano svolgere un doppio ruolo, ovvero come vettori di violenza: messaggi ossessivi, controllo, intimidazioni, uso non autorizzato dei dispositivi e come testimoni digitali silenziosi, in grado di restituire agli investigatori informazioni chiave attraverso log, metadati, cronologie varie, geolocalizzazioni, accessi e contenuti multimediali.
Tuttavia, affinché tali tracce abbiano valore probatorio effettivo, è essenziale che siano acquisite con strumenti forensi riconosciuti, da operatori formati, con completa tracciabilità della catena di custodia. In Italia, tale approccio è ancora lontano dall’essere sistematizzato: molte indagini si basano su copie parziali, screenshot, oppure analisi operate senza imaging certificato né validazione degli strumenti. Ciò compromette la difendibilità del dato in sede processuale.
Secondo il Rapporto ISTAT 2023 su violenza e stalking digitale, oltre il 31% delle donne vittime di molestie da parte di un partner o ex ha ricevuto comunicazioni digitali non desiderate, frequenti o minacciose prima dell’evento violento. Questo dato suggerisce che i segnali di rischio siano ampiamente rintracciabili in fase pre-delittuosa, ma raramente presi in carico in tempo utile.
4. Conclusioni: prevenzione, cultura digitale forense e giustizia effettiva
Questi due casi ci ricordano che la violenza digitale precede spesso quella fisica, e che ogni messaggio, notifica o accesso non autorizzato può rappresentare un indice situazionale precoce di rischio. Ancora, la digital forensics non è un optional, ma è una componente fondamentale per garantire giustizia, tutelare le vittime e sanzionare i colpevoli. Last but not least, senza una cultura diffusa della prova elettronica, i dispositivi diventano solo “oggetti sequestrati”, non fonti di verità.
Servono urgentemente:
- una riforma strutturale delle competenze forensi delle forze dell’ordine;
- l’adozione obbligatoria di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale;
- e una formazione continua, obbligatoria e interdisciplinare di giudici, avvocati e consulenti tecnici, con la previsione di sanzioni, in caso d’inosservanza delle best practice forensi, omissione della catena di custodia o utilizzo di azioni e strumenti non certificati, che compromettano l’integrità, l’affidabilità e l’ammissibilità delle prove digitali nel processo.
Solo riconoscendo la centralità dell’identità digitale nella vita delle persone, sarà possibile prevenire, rilevare e contrastare efficacemente anche le forme più sottili e insidiose di violenza. Non farlo equivale, troppo spesso, a lasciare le vittime senza voce e senza giustizia.